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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA CUNEO 2

VIA CARMAGNOLA, 5 

12030 CARAMAGNA PIEMONTE

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CALENDARIO VENATORIO 2023/2024

ALLEGATO A

ALLEGATO B

CALENDARIO ATC CN2

Si comunica che la giunta regionale con dgr n. 2-7060 del 16.06.23 ha autorizzato:

 

- di approvare, ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale 5/2018:

il calendario venatorio per l'intero territorio regionale relativo alla stagione 2023/2024 così come riportato nell'allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

le istruzioni operative supplementari riportate nell’allegato B, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

 

- di dare atto della relazione tecnica al calendario venatorio 2023/2024, di cui all’allegato C, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, redatta dalla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura”;

 

 - di dare atto, per le finalità di cui all’articolo 6, comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., dell’esito positivo, di cui alla suddetta determinazione dirigenziale n. 391/A1601C del 09 giugno 2023, dello Screening di Valutazione d’Incidenza della proposta di Calendario venatorio per la stagione venatoria 2023/2024 effettuato dal Settore regionale Biodiversità e aree naturali;

 

 - di approvare, ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale 5/2018:

  1. il calendario venatorio per l'intero territorio regionale relativo alla stagione 2023/2024 così come riportato nell'allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  
  2. le istruzioni operative supplementari riportate nell’allegato B, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
  3. di stabilire che ogni richiamo alle disposizioni del calendario venatorio contenuto nei precedenti atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, deve intendersi come riferito alle disposizioni del calendario venatorio approvato con la presente deliberazione; 

 

- di richiamare per la zona di restrizione II (PSA), l’Ordinanza 2/2023 del 20 aprile 2023 del Commissario straordinario alla Peste suina la quale dispone all’articolo 3 punto a) lettera vii che nella zona di restrizione II è vietata l’attività venatoria collettiva (caccia collettiva effettuata con più di 3 operatori) di qualsiasi tipologia e l’attività venatoria nei confronti della specie cinghiale e che l’attività di controllo faunistico verso la specie cinghiale deve essere svolta nel rispetto di specifiche misure di biosicurezza di cui all’Allegato 1 della citata Ordinanza e delle linee guida operative di cui all’allegato 3;

 

 - di richiamare per la zona di restrizione I (PSA) e per la zona indenne, l’Ordinanza de Presidente della Giunta regionale, n. 1/2023/XI del 30 maggio 2023 (”Emergenza peste suina africana. Legge regionale 30/1982, articolo 2, comma 2. Decreto legge 203/2005, articolo 11-quaterdecies, comma 5. Misure urgenti per le attività venatorie e di controllo faunistico per l'eradicazione della Peste Suina Africana, in deroga alla legge regionale 5/2018: attivazione della caccia di selezione al cinghiale nelle ore notturne nella zona indenne e nella zona di restrizione I e posizionamento appostamenti temporanei e altane”); 

 

- di stabilire che eventuali aggiornamenti sull’applicabilità delle disposizioni del calendario venatorio regionale 2023-2024 nelle zone di restrizione, saranno oggetto di successivi provvedimenti, conseguenti all’evolversi della situazione legata all’emergenza della PSA e alle prescrizioni da parte degli organismi statali e del Commissario straordinario; 

 

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale. 

 

- di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura”, di provvedere, ai sensi dell’articolo 18, comma 4, della legge 157/1992, alla pubblicazione, a fini informativi, del calendario venatorio e delle istruzioni operative supplementari sul sito regionale, al seguente indirizzo: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/tutela-della-fauna-caccia-pesca/stagionevenatoria-corrente Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni.

Si comunica che il 24/07/2023, la Giunta regionale ha Deliberato:

 

- di modificare il punto B.4.1. “Disposizioni operative” dell’allegato A) della D.G.R. n. 94-3804 del 27 aprile 2012 come integrata dalla D.G.R. n. 17-5754 del 6 maggio 2013 sostituendolo con il seguente:

1. La squadra esercita l’attività venatoria in un solo A.T.C. o C.A. I componenti delle squadre al cinghiale possono iscriversi ad altre squadre al cinghiale operanti negli ATC e CA Piemontesi, nel rispetto delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 90-3600 del 19.3.2012 e ss.mm.ii. e del Regolamento regionale 29 aprile 2019, n. 8/R. recante: “Attuazione dell’articolo 5, comma 1, lettera b) della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico – venatoria)”.

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