AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA CUNEO 2
VIA CARMAGNOLA, 5
12030 CARAMAGNA PIEMONTE
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CALENDARIO VENATORIO 2023/2024
ALLEGATO A
ALLEGATO B
CALENDARIO ATC CN2
Si comunica che la giunta regionale con dgr n. 2-7060 del 16.06.23 ha autorizzato:
- di approvare, ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale 5/2018:
il calendario venatorio per l'intero territorio regionale relativo alla stagione 2023/2024 così come riportato nell'allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
le istruzioni operative supplementari riportate nell’allegato B, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dare atto della relazione tecnica al calendario venatorio 2023/2024, di cui all’allegato C, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, redatta dalla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura”;
- di dare atto, per le finalità di cui all’articolo 6, comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., dell’esito positivo, di cui alla suddetta determinazione dirigenziale n. 391/A1601C del 09 giugno 2023, dello Screening di Valutazione d’Incidenza della proposta di Calendario venatorio per la stagione venatoria 2023/2024 effettuato dal Settore regionale Biodiversità e aree naturali;
- di approvare, ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale 5/2018:
- di richiamare per la zona di restrizione II (PSA), l’Ordinanza 2/2023 del 20 aprile 2023 del Commissario straordinario alla Peste suina la quale dispone all’articolo 3 punto a) lettera vii che nella zona di restrizione II è vietata l’attività venatoria collettiva (caccia collettiva effettuata con più di 3 operatori) di qualsiasi tipologia e l’attività venatoria nei confronti della specie cinghiale e che l’attività di controllo faunistico verso la specie cinghiale deve essere svolta nel rispetto di specifiche misure di biosicurezza di cui all’Allegato 1 della citata Ordinanza e delle linee guida operative di cui all’allegato 3;
- di richiamare per la zona di restrizione I (PSA) e per la zona indenne, l’Ordinanza de Presidente della Giunta regionale, n. 1/2023/XI del 30 maggio 2023 (”Emergenza peste suina africana. Legge regionale 30/1982, articolo 2, comma 2. Decreto legge 203/2005, articolo 11-quaterdecies, comma 5. Misure urgenti per le attività venatorie e di controllo faunistico per l'eradicazione della Peste Suina Africana, in deroga alla legge regionale 5/2018: attivazione della caccia di selezione al cinghiale nelle ore notturne nella zona indenne e nella zona di restrizione I e posizionamento appostamenti temporanei e altane”);
- di stabilire che eventuali aggiornamenti sull’applicabilità delle disposizioni del calendario venatorio regionale 2023-2024 nelle zone di restrizione, saranno oggetto di successivi provvedimenti, conseguenti all’evolversi della situazione legata all’emergenza della PSA e alle prescrizioni da parte degli organismi statali e del Commissario straordinario;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.
- di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura”, di provvedere, ai sensi dell’articolo 18, comma 4, della legge 157/1992, alla pubblicazione, a fini informativi, del calendario venatorio e delle istruzioni operative supplementari sul sito regionale, al seguente indirizzo: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/tutela-della-fauna-caccia-pesca/stagionevenatoria-corrente Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni.
Si comunica che il 24/07/2023, la Giunta regionale ha Deliberato:
- di modificare il punto B.4.1. “Disposizioni operative” dell’allegato A) della D.G.R. n. 94-3804 del 27 aprile 2012 come integrata dalla D.G.R. n. 17-5754 del 6 maggio 2013 sostituendolo con il seguente:
“1. La squadra esercita l’attività venatoria in un solo A.T.C. o C.A. I componenti delle squadre al cinghiale possono iscriversi ad altre squadre al cinghiale operanti negli ATC e CA Piemontesi, nel rispetto delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 90-3600 del 19.3.2012 e ss.mm.ii. e del Regolamento regionale 29 aprile 2019, n. 8/R. recante: “Attuazione dell’articolo 5, comma 1, lettera b) della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico – venatoria)”.